Le informazioni ricevute dall’estero nell’ambito dello scambio automatico di informazioni: contribuenti svizzeri sotto la lente

Cattelan, Sacha (2017) Le informazioni ricevute dall’estero nell’ambito dello scambio automatico di informazioni: contribuenti svizzeri sotto la lente. Master of Advanced Studies (MAS) thesis, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.

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Abstract

La reciprocità che contraddistingue lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali, entrato in vigore il 1. gennaio 2017, pone i contribuenti svizzeri che detengono averi finanziari (ma non solo!) non dichiarati all’estero, in una posizione assai più vulnerabile rispetto al recente passato. Nel corso dei primi mesi del 2018 in effetti, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) riceverà per la prima volta, in modo del tutto automatico, dati relativi a contribuenti svizzeri che detengono relazioni finanziare in uno Stato Partner. L’obiettivo principale del mio operato è volto a chiarire come vengono trattate le informazioni trasmesse automaticamente dall’estero all’autorità fiscale svizzera e la loro ampiezza e portata di utilizzo. Dopo accesi dibattiti parlamentari, in particolar modo incentrati sulla protezione dei dati, il legislatore federale ha deciso per l’utilizzo del numero AVS da parte degli Stati Partner per la trasmissione delle informazioni riguardanti le persone fisiche. Tramite procedura di richiamo, queste informazioni saranno poi messe a disposizione delle autorità svizzere competenti per il calcolo e la riscossione delle imposte (in casu: le autorità fiscali cantonali). Inoltre, se l’accordo applicabile lo consente e il diritto svizzero lo prevede, l’AFC inoltrerà le informazioni ad altre autorità svizzere per le quali tali informazioni sono interessanti. Il segreto fiscale e le sue eccezioni giocano in questo contesto un ruolo importante sulla portata d’utilizzo delle informazioni ricevute in automatico da uno Stato Partner. L’abrogazione della cosiddetta autolimitazione prevista dall’art. 22 cpv. 6 della Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF), secondo la quale la Svizzera presenta una domanda di assistenza amministrativa per l’ottenimento d’informazioni bancarie soltanto se queste possono essere ottenute secondo il diritto svizzero, costituisce, a mio avviso, l’aspetto più rilevante per il contribuente svizzero che detiene relazioni finanziarie all’estero. Dal 1. gennaio 2017, in effetti, giusta il nuovo art. 22 cpv. 7 LAAF, il cpv. 6 non si applica più in relazione a Stati da cui la Svizzera può ricevere informazioni senza previa domanda. Ne consegue che sulla base delle informazioni che la Svizzera riceverà in modo automatico (oppure spontaneo a partire dal 2018), l’AFC, qualora lo ritenga necessario, avrà la possibilità di approfondire la situazione fiscale del proprio contribuente inoltrando una richiesta di assistenza amministrativa allo Stato Partner. Le informazioni di cui le autorità svizzere potranno venire a conoscenza non si limiteranno pertanto a quelle finanziarie, ricevute dalle autorità fiscali estere in ossequio allo scambio automatico di informazioni. Quest’ultime fungeranno da chiave d’accesso a tutte le informazioni conseguibili tramite una procedura di assistenza amministrativa su domanda. Il contribuente svizzero che ad oggi non ha ancora dichiarato oppure non ha trasferito i propri averi finanziari in un istituto finanziario sito in Svizzera, potrà – in extremis – avvalersi dell’istituto esente da pena previsto dagli artt. 175 cpvv. 3 e 4 LIFD e 56 cpv. 1bis LAID. Sebbene un’autodenuncia dovrebbe essere accolta in esenzione di pena sino a quando i dati dei contribuenti non sono noti all’autorità fiscale, il margine di apprezzamento di quest’ultima è assai ampio. Non è infatti da escludere che a partire dai primi mesi del 2018, alla luce del primo scambio concreto di dati finanziari, le autorità fiscali cantonali considerino inadempiuto il requisito della spontaneità, il quale presuppone che il contribuente si autodenunci “de son propre mouvement” e che a monte vi sia un “un’esprit de repentir”. Solamente per i contribuenti svizzeri che non detengono alcun conto finanziario all’estero, il segreto bancario - per quanto ne resta – rimane, per il momento, ancora saldo. Tuttavia, nonostante questa peculiarità di diritto interno non soffra di particolari pressioni internazionali, alla luce dei repentini cambiamenti registrati nel corso dell’ultimo decennio sorge spontaneo chiedersi sino a quando il segreto bancario per il contribuente svizzero con conti finanziari in svizzera reggerà. L’iniziativa popolare “Sì alla protezione della sfera privata” e il suo controprogetto, sul quale il popolo si esprimerà prossimamente, saranno determinanti in quest’ambito.

Item Type: Thesis (Master of Advanced Studies (MAS))
Corso: UNSPECIFIED
Supervisors: Genini, Simona
Additional Information: Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law
Uncontrolled Keywords: Tax Law
Subjects: Economia
Divisions: Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale > Bachelor in Economia aziendale
URI: http://tesi.supsi.ch/id/eprint/1553

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